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STATUTO ASSOCIAZIONE

"Free Software Alliance"

Titolo I: Denominazione - Sede - Durata - Scopi

 

Articolo 1: Denominazione e sede

È costituita l'associazione "Free Software Alliance" in breve "FSA".

L'Associazione ha sede legale in Ravenna , e potrà istituire, con delibera del Consiglio Direttivo, filiali, agenzie e rappresentanze nel territorio della Repubblica Italiana.

Articolo 2: Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 3: Scopi

L'Associazione, costituita senza scopo di lucro, ha l'obiettivo di prouovere, proteggere ed incentivare il software libero ed i formati aperti e liberi. Con software libero si intende principalmente quel software rilasciato con licenza GNU GPL, FDL, LGPL redatte dalla Free Software Foundation oppure tutte le licenze ritenute da noi o dalla Free Software Foundation compatibili con la definizione di "Software Libero". L'associazione inoltre si pone l'obiettivo di incentivare l'uso di Internet per la distribuzione libera delle idee e del sapere, soprattutto da parte delle pubbliche amministrazioni nei confronti dei cittadini in quel contesto di partecipazione che viene chiamato e-democracy. Gli obiettivi dell'associazione verranno realizzati attraverso pubblicazioni cartacee e telematiche, organizzando dibattiti e conferenze, formulando proposte alle amministrazioni pubbliche, organizzando corsi e qualsiasi altra attività purchè utile per perseguire i fini dell'associazione.

 

Titolo II: Ammissione, diritti e obblighi, recesso ed esclusione dei soci

Articolo 4: Soci

Hanno titolo a partecipare all'Associazione i soggetti pubblici e privati interessati al perseguimento degli scopi dell'Associazione e/o impegnati nell'espletamento di attività analoghe o connesse a quelle proprie dell'Associazione o che siano interessati in qualsiasi modo agli scopi dell'Associazione medesima.

I soci si dividono in:

 

Fondatori: sono coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e sono richiamati nell'atto costitutivo.

 

Ordinari: sono coloro i quali, operando in Italia e avendo interesse all'Information & Communication Technology e, in particolare, agli scopi dell'Associazione, richiedono di essere ammessi all'Associazione.

 

Sostenitori: sono coloro che, avendo un maggiore interesse agli scopi dell'Associazione, richiedono l'adesione all'Associazione stessa ed assumono tale qualità di soci sostenitori in virtù di un loro maggiore contributo finanziario rispetto ai soci ordinari.

 

Onorari: sono tutti gli enti, le associazioni, le organizzazioni, i professionisti, nonché i professori universitari e, comunque, tutti coloro che sono in grado di garantire un apporto qualificante all'Associazione nel perseguimento degli scopi di cui al precedente articolo 3, ovvero che si sono particolarmente distinti operando a favore dell'Associazione.

 

Articolo 5: Ammissione dei Soci

Per essere ammessi all'Associazione gli interessati devono presentare apposita domanda, indirizzata al Presidente dell'Associazione, nonché la qualità di socio che si intende assumere.

L'adesione ha effetto solo a seguito della delibera di ammissione e del versamento della quota associativa.

L'ammissione dei soci onorari, previa accettazione da parte degli stessi, viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

 

Articolo 6 : Obblighi e diritti dei Soci

I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto e le deliberazioni degli organi associativi.

I soci, ad eccezione dei soci onorari, hanno l'obbligo di versare le quote associative annuali e le eventuali quote straordinarie deliberate dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative, nonché i soci onorari, hanno diritto di voto nelle assemblee dell'Associazione.

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle attività dell'Associazione, nonché di ricevere le prestazioni che formano oggetto dell'attività della medesima.

 

Articolo 7: Recesso ed esclusione dei Soci dall'Associazione

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato.

La qualifica di socio si perde per recesso del socio stesso ovvero per l'esclusione dello stesso dall'Associazione.

Ciascun socio può recedere dall'Associazione previa presentazione di apposita richiesta indirizzata al Presidente della medesima che dovrà essere inviata tramite raccomandata almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio annuale. Il recesso avrà effetto dalla data della chiusura dell'esercizio in cui è stata presentata la richiesta.

Ciascun socio, con delibera del Consiglio Direttivo, potrà essere escluso dall'Associazione nelle ipotesi di seguito indicate:

 

 

  1. per mancato versamento delle quote associative annuali o delle quote straordinarie;

  2. per una grave violazione dello Statuto ovvero delle deliberazioni degli organi dell'Associazione;

  3. per il compimento di atti contrari agli scopi dell'Associazione ovvero lesivi della dignità morale dell'Associazione medesima o dei singoli soci;

  4. per dichiarazione di fallimento del socio, nel caso si tratti di persona giuridica, ovvero se il socio non sia in regola con il pagamento dei contributi previdenziali o assistenziali nei confronti dei propri dipendenti, ovvero non sia in regola con il pagamento delle imposte o delle tasse.

 

Nei suddetti casi le deliberazioni del Consiglio Direttivo saranno comunicate al socio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; il socio potrà presentare le sue contro-deduzioni entro trenta giorni successivi al ricevimento della predetta comunicazione.

 

Titolo III: Organi e cariche dell'Associazione

Articolo 8: Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

 

  1. l'Assemblea generale dei soci;

  2. il Consiglio Direttivo;

  3. il Presidente e il Vice Presidente;

  4. il Coordinatore del Consiglio Direttivo;

  5. il Tesoriere;

  6. il Segretario.

 

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, tuttavia, potrà competere, per l'esecuzione di determinati compiti, un rimborso delle spese preventivamente deliberate dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

 

Articolo 9: L'Assemblea generale dei Soci

L'Assemblea generale dei soci è convocata da parte del Presidente almeno una volta l'anno entro il 30 marzo.

L'Assemblea è convocata, inoltre, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno, oppure quando almeno 1/10 dei soci ne faccia richiesta motivata scritta al Presidente.

L'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i soci con lettera da inviarsi a mezzo fax, a mezzo posta elettronica ovvero a mezzo servizio postale almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione. Tale avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo in cui si terrà la riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci. I soci possono delegare a partecipare alle Assemblee e ad esercitare il diritto di voto un proprio rappresentante o un altro socio. Ogni socio o rappresentante non può detenere più di tre deleghe.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Coordinatore del Consiglio Direttivo; in caso di assenza anche di questi, dal socio più anziano di età.

Quando non diversamente stabilito dalla legge, segretario dell'Assemblea è il Segretario dell'Associazione e, in caso di sua assenza, un socio nominato dall'Assemblea stessa.

Le deliberazioni sono validamente adottate per alzata di mano, a meno che la maggioranza non richieda la votazione per appello nominale. Le nomine delle cariche sociali avvengono secondo le modalità stabilite dal Presidente.

I verbali delle assemblee devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono pubblicati sul sito web dell'associazione per una libera consultazione da parte dei soci.

L'Assemblea generale dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

Articolo 10: Assemblea ordinaria dei Soci

L'Assemblea ordinaria:

 

 

  1. approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;

  2. determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e li elegge;

  3. nomina il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione;

  4. delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota di adesione e le quote associative, le eventuali quote straordinarie, nonché gli eventuali rimborsi spesa;

  5. delibera su tutti gli altri argomenti all'ordine del giorno.

 

 

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, in prima convocazione, è necessaria la presenza della metà più uno dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni saranno valide se approvate a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

 

Articolo 11: Assemblea straordinaria dei Soci

L'Assemblea straordinaria:

 

  1. delibera sulle modifiche allo Statuto;

  2. delibera sulla proroga ovvero sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.

 

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera in prima convocazione con il voto favorevole dei tre quarti dei voti spettanti a tutti i soci. In seconda convocazione è validamente costituita e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci.

 

Articolo 12: Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spetta la responsabilità del funzionamento e del coordinamento delle attività dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere di decisione sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione.

Spetta, tra l'altro, al Consiglio Direttivo:

 

  1. l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;

  2. fissare le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, stabilirne le modalità e le responsabilità di esecuzione e controllarne l'esecuzione stessa;

  3. decidere sulla gestione e sugli investimenti patrimoniali;

  4. redigere il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo e curarne la trasmissione all'assemblea generale dei soci per l'approvazione, nonché redigere la relazione generale sull'attività dell'associazione;

  5. deliberare sulla ammissione di nuovi soci;

  6. deliberare sull'esclusione dei soci;

  7. proporre all'assemblea eventuali modifiche da apportare allo Statuto e sulla proroga dell'Associazione;

  8. proporre all'assemblea le delibere in materia di: quota di adesione, quote associative, quote straordinarie nonché eventuali rimborsi spesa;

  9. deliberare ogni altro atto di amministrazione;

  10. conferire e revocare procure;

  11. nominare un segretario nonché un tesoriere;

  12. costituire gruppi di lavoro per l'esame e l'approfondimento di specifiche materie. I gruppi di lavoro riferiscono al Consiglio Direttivo circa i risultati delle loro attività. Tutti i documenti elaborati dai gruppi di lavoro sono di proprietà dell'Associazione e la loro divulgazione all'esterno dell'associazione è condizionata all'approvazione del Consiglio Direttivo.

 

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri eletti dall'assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili. Se uno o più membri del Consiglio Direttivo vengono a mancare o si dimettono nel corso del loro mandato, gli altri provvedono a sostituirli con apposita deliberazione.

Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, alle nomine integrative provvede l'Assemblea ordinaria dei soci, che, in tal caso, va convocata entro e non oltre trenta giorni. I nuovi consiglieri cessano dalla carica insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, in via ordinaria, ogni quattro mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta sia necessario su iniziativa del Presidente, del Coordinatore o di almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione della riunione del Consiglio Direttivo avviene mediante lettera, fax o posta elettronica da inviarsi con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto, nell'ordine, dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Coordinatore o dal Consigliere più anziano.

Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica tra i quali il Presidente e con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità nelle votazioni prevale quello di chi presiede la riunione.

 

Articolo 13: Presidente e Vice Presidente

Il Presidente dell'Associazione viene nominato dall'Assemblea. Dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte a terzi, nonché la firma.

Il Presidente convoca e presiede tutte le assemblee dei soci, nonché le riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente, nominato dall'Assemblea dei soci, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, e può provvedere a mantenere i contatti con le altre organizzazioni anche a livello internazionale.

Articolo 14: Coordinatore del Consiglio Direttivo

Il Coordinatore del Consiglio Direttivo viene eletto dal Consiglio Direttivo stesso, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Al Coordinatore spetta l'organizzazione delle attività del Consiglio, la preparazione dell'ordine del giorno delle riunioni, la convocazione delle riunioni, la raccolta e distribuzione del materiale e delle informazioni necessarie al funzionamento del Consiglio, la raccolta e la conservazione di tutti i documenti e i verbali delle riunioni del Consiglio e l'attuazione operativa delle delibere del Consiglio stesso.

Articolo 15: Segretario e Tesoriere

Il Segretario e il Tesoriere sono nominati dal Consiglio Direttivo per due anni, con possibilità di riconferma.

Il segretario:

  1. partecipa, senza diritto di voto, a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee dei Soci provvedendo a redigere e sottoscrivere, unitamente al Presidente, i verbali relativi a queste ultime;

  2. raccoglie e conserva tutti i documenti e i verbali delle assemblee e delle riunioni dell'Associazione, nonché tutta la corrispondenza dell'Associazione.

 

Il Tesoriere provvede alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione. In particolare provvede, registrando il tutto su apposito registro, all'incasso della quota di adesione e di tutte le quote associative, dando inoltre esecuzione ai pagamenti a carico dell'Associazione secondo le direttive ed i poteri determinati dal Consiglio Direttivo.

A tale ultimo fine, per tutte le operazioni di incasso e di pagamento, sarà aperto un deposito a risparmio e/o un conto corrente presso un istituto di credito, intestato all'Associazione depositando la firma del Tesoriere.

Tutte le entrate di qualsiasi provenienza saranno immediatamente girate dal Tesoriere e depositate in detto deposito e/o conto corrente fatta eccezione di una giacenza di cassa per le piccole spese.

 

Titolo IV : Quote Associative - Patrimonio ed Esercizio

Articolo 16: Quote Associative

I soci fondatori, ordinari e sostenitori sono tenuti al versamento delle seguenti quote associative:

 

 

  1. quota di adesione, distinta fra soci fondatori e sostenitori e soci ordinari, fissata all'atto costitutivo salvo eventuale successivo aggiornamento deliberato dall'Assemblea dei soci; i soci ordinari potranno raggiungere il livello contributivo dei soci sostenitori anche in un momento successivo, attraverso il versamento della differenza, con la conseguente acquisizione della qualità di socio sostenitore;

  2. quota associativa, deliberata annualmente dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;

  3. quota straordinaria, può essere fissata, di volta in volta, dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo in relazione a particolari necessità dell'Associazione.

 

La quota associativa dovrà essere versata entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.

 

 

Articolo 17: Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

  1. dalle quote associative di cui al precedente articolo 16;

  2. da ogni bene mobile che diverrà proprietà dell'Associazione;

  3. da eventuali proventi per prestazioni di servizi vari a soci o a terzi;

 

 

In caso di recesso o di esclusione, i singoli soci non possono chiedere la divisione del patrimonio, né pretendere il rimborso delle quote associative versate.

 

Articolo 18: Esercizio

L'esercizio sociale va dal 1º gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio dell'esercizio dovrà essere approvato dall'Assemblea generale dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

 

Titolo V: Scioglimento dell'Associazione e disposizioni generali

Articolo 19: Delibera di scioglimento e liquidazione

L'eventuale scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci la quale procede alla nomina di uno o più liquidatori e alla determinazione dei relativi poteri.

L'Assemblea straordinaria definisce, inoltre, con apposita delibera, la destinazione del fondo comune rimanente una volta effettuato il pagamento delle passività, il quale comunque dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che condividano le stesse finalità.

 

Articolo 20: Disposizioni generali

Per tutto quanto non contenuto e non disciplinato dal presente statuto valgono le disposizioni del codice civile.

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